Aggiornamento Testo Unico Sicurezza
La legge 81/08, nota anche come Testo Unico Sicurezza, è il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Essa contiene le disposizioni generali e specifiche per la prevenzione dei rischi e la tutela dei lavoratori, nonché le sanzioni amministrative e penali per le violazioni.
La legge 81/08 è stata oggetto di numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, sia per adeguarla alle nuove esigenze e alle innovazioni tecnologiche, sia per recepire le direttive europee e le sentenze della Corte di Giustizia.
Gli ultimi aggiornamenti riguardanti la legge 81/08 sono stati emanati a maggio del 2023 e riguardano principalmente i seguenti aspetti:
- È diventata obbligatoria la nomina del medico competente non solo quando sono presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi, quindi il classico esempio di una segretaria in uno studio medico che lavora solo 4 ore al giorno , non ha un pc ma segna tutto su carta, cmq deve essere sottoposta a visita medica in quanto vi sono rischi strutturali, elettrici e microclima a cui essa è sottoposta;
- E’ stato integrato l’art. 21 (impresa familiare e lavoratori autonomi), ovvero il lavoratore autonomo è obbligato ad adottare idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV – Cantieri Temporanei e mobili;
- In fase di nuova assunzione, prima di emettere l’idoneità , il medico competente è obbligato a richiedere la cartella sanitaria di quel lavoratore al precedente datore di lavoro, prima di emettere la stessa;
- Qualora il Medico Competente non possa svolgere l’attività , per gravi impedimenti, esso deve obbligatoriamente indicare un sostituto;
- Sostituito l’art. 72 comma 2 dal seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve richiedere e conservare agli atti ( per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura) un’ autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro stesso, ove si evince l’avvenuta formazione e addestramento specifico per l’utilizzo dell’attrezzatura o del macchinario. Qualora lo stesso sia noleggiato e sarà utilizzato da più soggetti, l’azienda noleggiatrice dovrà avere la dichiarazione da parte di tutti i soggetti;
- Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).
