LA REVISIONE NOVEMBRE 2020 DEL D.LGS. 81/08:
COSA CAMBIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN ITALIA
Nel contesto normativo italiano, il mese di novembre 2020 è stato protagonista con la promulgazione della nuova revisione del Testo Unico in materia di SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi).
La nuova versione è stata dedicata all’ing. Giuseppe Piegari, scomparso nel novembre del 2019, “Fra i massimi esperti e punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in materia di salute e sicurezza persona umile, gentile, sempre disponibile, dotato di competenza e professionalità impareggiabili”
Le novità di questa versione riguardano svariate tematiche, legate a salute, sicurezza e giusto per rimanere in tema, Covid-19.
Di seguito, tutti gli aggiornamenti del D.Lgs. 81/08 in revisione Novembre 2020.
- Le prime novità riguardano gli interpelli n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020, nei quali si fa riferimento “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”, ovvero in tema di utilizzo di attrezzature di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, e al “Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego”.
- È stata inserita la lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1, ovvero all’invio per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dei Medici Competenti.
- Per i Medici Competenti, inoltre, è stata inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contenente le indicazioni operative relative alle attività del Medico Competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, in un’ottica di maggior integrazione del sistema di valutazione e gestione dei rischi connessi all’emergenza pandemica da Covid-19.
- È stato modificato l’Allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici.
- L’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020), in tema di sorveglianza sanitaria in particolar modo per l’elenco delle sostanze miscele e processi riferiti ad agenti biologici. A tal proposito, infatti è stato anche modificato l’allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020) che riporta, per l’appunto, l’ultimo aggiornamento dell’elenco degli agenti biologici classificati, tra i quali è aggiunto, nel gruppo 3, il (SARS-CoV-2). Restando in tema Covid-19, una ulteriore circolare, la n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19, è stata inserita nel D.Lgs., indicando, in relazione alle attività dei Medici Competenti, le prassi operative raccomandate negli ambienti di lavoro e nnella collettività, con particolare riferimento ai lavoratori fragili.
- È stato Modificato, inoltre, l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020), in materia di valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti.
- Ulteriori novità nella versione di novembre 2020 riguardano il settore impiantistico, in particolar modo la conduzione di generatori di vapore. Sono stati, infatti, inseriti nel Testo Unico, il Decreto 7 agosto 2020 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (che consta di 11 articoli e 3 allegati molto dettagliati) e della lettera circolare INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
- In ultimo, ma non certo per importanza, è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, ovvero il “Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11”.
Tutte le sopra citate modifiche, integrazioni o sostituzioni concorrono, come detto, all’aggiornamento della revisione Novembre 2020 del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, la cui versione ufficiale è pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito www.ispettorato.gov.it.