Sicurezza sul lavoro e violazioni
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, entra in un quadro più definito un tema che interessa direttamente le imprese: il rapporto tra regolarità in materia di lavoro e sicurezza e possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legislazione sociale.
Il punto da chiarire subito è che non siamo di fronte a un meccanismo per cui qualunque irregolarità rilevata durante un controllo comporta, nell’immediato, la perdita degli sgravi. Il decreto individua specifiche violazioni e stabilisce che, ai fini della causa ostativa, rilevano quelle accertate con provvedimenti definitivi. È però altrettanto vero che la compliance in materia di salute e sicurezza assume oggi un peso economico ancora più evidente: una violazione grave o non correttamente gestita può produrre effetti che vanno oltre la sanzione.
Che cosa cambia con il D.M. 78/2026
Il decreto dà attuazione all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 19/2024. La norma subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, tra le altre condizioni, all’assenza di determinate violazioni.
Con il D.M. 78/2026 viene aggiornato e reso puntuale l’elenco delle fattispecie che possono impedire la fruizione dei benefici per un determinato periodo. Nell’elenco rientrano reati particolarmente gravi, violazioni del D.Lgs. 81/2008, lavoro irregolare, impiego irregolare di lavoratori stranieri, violazioni in materia di patente a crediti e, in determinate condizioni, violazioni sui riposi.
Le principali violazioni e i periodi ostativi
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Violazione / fattispecie |
Periodo ostativo |
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Art. 437 c.p. – rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro |
24 mesi |
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Art. 589, comma 2, c.p. – omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche |
24 mesi |
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Art. 603-bis c.p. – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro |
24 mesi |
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Art. 590, comma 3, c.p. – lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche |
18 mesi |
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Specifiche violazioni del D.Lgs. 81/2008 richiamate nell’Allegato A |
12 mesi |
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Specifiche violazioni del D.P.R. 320/1956 |
12 mesi |
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Art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998 – impiego di lavoratori stranieri in violazione della disciplina prevista |
8 mesi |
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Art. 3, commi 3-5, D.L. 12/2002 – specifiche fattispecie di lavoro irregolare |
6 mesi |
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Art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 – violazione in materia di patente a crediti |
6 mesi |
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Artt. 7 e 9 D.Lgs. 66/2003, quando la violazione interessa almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata |
3 mesi |
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Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa salute e sicurezza |
3 mesi |
Il passaggio decisivo: non basta una semplice contestazione
Per chi segue le aziende questo è il punto più importante. L’articolo 1, comma 2, del decreto stabilisce che le violazioni rilevanti sono quelle accertate con provvedimenti definitivi, indicando espressamente le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
Di conseguenza, un verbale ispettivo o una contestazione non devono essere automaticamente tradotti nella formula “l’azienda perde gli sgravi”. La valutazione va fatta sulla base della natura della violazione, dello sviluppo del procedimento e dell’eventuale definizione dello stesso. Questo non riduce la portata della novità, ma evita letture allarmistiche e, soprattutto, giuridicamente imprecise.
Prescrizione obbligatoria e oblazione: quando la causa ostativa non opera
Il decreto chiarisce anche che le cause ostative non sussistono quando il procedimento penale si estingue a seguito della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 758/1994 e dall’articolo 15 del D.Lgs. 124/2004, oppure per effetto dell’oblazione nei casi consentiti dal codice penale.
È un aspetto tutt’altro che secondario. Nella pratica, molte violazioni prevenzionistiche seguono proprio il percorso della prescrizione: l’organo di vigilanza impartisce le misure necessarie, il datore di lavoro regolarizza nei termini e, ricorrendone i presupposti, il procedimento si estingue. La tempestività con cui l’azienda gestisce una prescrizione diventa quindi ancora più importante.
Patente a crediti: un ulteriore profilo di rischio per chi opera nei cantieri
Tra le fattispecie inserite nell’Allegato A figura anche l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, relativo alla disciplina della patente a crediti. Per questa violazione il periodo ostativo indicato è di sei mesi.
Per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, la patente a crediti non può quindi essere trattata come un mero adempimento documentale. La verifica dei requisiti, del possesso della patente e delle condizioni che ne consentono l’utilizzo deve rientrare stabilmente nei controlli preventivi dell’impresa e, quando necessario, anche nella gestione dei fornitori e dei subappaltatori.
Che cosa dovrebbe verificare oggi un datore di lavoro
La pubblicazione del D.M. 78/2026 non introduce un nuovo DVR, un nuovo corso o un ulteriore registro. Introduce però una ragione in più per non limitarsi a una verifica puramente formale della documentazione di sicurezza.
In sede di audit aziendale, i controlli dovrebbero concentrarsi almeno sui seguenti aspetti:
- aggiornamento del DVR e delle valutazioni specifiche effettivamente applicabili all’attività;
- coerenza tra organigramma della sicurezza, nomine, deleghe e organizzazione reale del lavoro;
- formazione e aggiornamento di lavoratori, preposti, dirigenti e addetti alle emergenze;
- sorveglianza sanitaria, protocolli sanitari e giudizi di idoneità nei casi previsti;
- scelta, consegna, utilizzo e controllo dei DPI;
- conformità e gestione delle attrezzature di lavoro, comprese verifiche, manutenzioni e abilitazioni degli operatori;
- procedure di lavoro e vigilanza effettiva sull’applicazione delle misure di prevenzione;
- gestione degli appalti, dei cantieri e della patente a crediti, quando applicabile;
- corretta e tempestiva gestione di prescrizioni, verbali e richieste degli organi di vigilanza.

La sicurezza non è più soltanto un costo sanzionatorio
La lettura operativa del nuovo decreto è abbastanza chiara: una carenza in materia di salute e sicurezza può avere conseguenze più ampie della sanzione prevista per la singola violazione. Nei casi indicati dalla normativa, può incidere anche sull’accesso o sulla conservazione di benefici normativi e contributivi.
Per un’impresa che utilizza agevolazioni sul costo del lavoro, incentivi all’assunzione o altri benefici riconducibili alla legislazione sociale, il tema merita quindi di essere considerato anche sotto il profilo economico. Una non conformità che viene trascurata può trasformarsi in un problema ben più oneroso di quanto emerga dalla sola lettura della sanzione.
Il consiglio, soprattutto per le aziende strutturate o che operano in settori ad elevato rischio, è di programmare verifiche periodiche di conformità e di non attendere l’accesso ispettivo per capire se il sistema di prevenzione è realmente coerente con gli obblighi applicabili. La documentazione deve esistere, ma deve soprattutto corrispondere a ciò che avviene in azienda.
Il supporto di Qualifica Group
Qualifica Group affianca le imprese nella gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, nella valutazione dei rischi, nella formazione delle figure della sicurezza e nella verifica periodica della conformità aziendale.
Un controllo preventivo consente di individuare criticità documentali, formative e organizzative prima che emergano nel corso di un’ispezione e di programmare gli interventi correttivi con tempi e priorità adeguati.
Per una verifica della conformità aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile contattare Qualifica Group.
