Nuove disposizioni tecniche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

22/04/2025

Accordo Stato-Regioni: le nuove disposizioni tecniche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La bozza definitiva dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presentata nel maggio 2024, introduce una serie di interventi normativi rilevanti volti a razionalizzare l’offerta formativa, garantire l’effettività dei percorsi e uniformare la disciplina su scala nazionale.

L’Accordo aggiorna e accorpa i precedenti provvedimenti (in particolare quelli del 2011 e 2016), con un impianto più sistematico e centrato sulla qualità, tracciabilità e coerenza formativa.

1. Formazione dei lavoratori: superamento del rischio e unificazione delle durate

Viene abolita la classificazione del rischio (basso, medio, alto) come criterio di riferimento per la formazione specifica. Si adotta invece una struttura unificata:

  • 4 ore di formazione generale;
  • 6 ore di formazione specifica, per un totale di 10 ore obbligatorie per tutti i lavoratori.

L’obiettivo è quello di standardizzare il requisito minimo, favorendo un approccio più omogeneo tra comparti e settori.

2. Formazione dei preposti: ampliamento delle competenze e vincoli sulle modalità

La formazione per i preposti passa da 8 a 12 ore, articolate in quattro moduli:

  • normativa di riferimento,
  • gestione della sicurezza,
  • valutazione dei rischi,
  • tecniche di comunicazione.

L’erogazione è consentita solo in presenza o in videoconferenza sincrona: è espressamente escluso l’e-learning. L’aggiornamento diventa biennale (minimo 6 ore), rafforzando la periodicità dell’adeguamento delle competenze.

3. Formazione dei dirigenti: razionalizzazione della durata e focus sui cantieri

Per i dirigenti la durata formativa è ridotta da 16 a 12 ore. Tuttavia, viene introdotto un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri temporanei o mobili, obbligatorio per chi opera in tali contesti. L’aggiornamento è quinquennale, minimo 6 ore.

4. Formazione dei datori di lavoro: separazione dal ruolo di RSPP

Introdotta una nuova formazione obbligatoria di 16 ore per tutti i datori di lavoro, distinta e indipendente dal percorso RSPP. Per attività cantieristiche, è previsto un modulo supplementare di 6 ore. Anche in questo caso, aggiornamento ogni cinque anni, per almeno 6 ore.

La formazione dovrà essere completata entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale.

5. Corsi specialistici: ambienti confinati e nuove attrezzature

L’Accordo include nuove categorie di formazione specialistica:

  • Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: 12 ore suddivise in parte teorica (giuridico-tecnica) e pratica;
  • Attrezzature prima non regolamentate, con percorsi dettagliati:
    • raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica),
    • caricatori: 8 ore (4 teoria + 4 pratica),
    • carroponte: 4 ore teoria + fino a 7 ore pratica, in base alla tipologia di comando (cabina, pensile/radio).

6. Verifica dell’apprendimento e tracciabilità

Viene istituita l’obbligatorietà della verifica dell’apprendimento per ogni corso, con modalità standardizzate:

  • test a risposta multipla (min. 30 domande per i corsi base),
  • colloqui individuali,
  • simulazioni ed esercitazioni pratiche.

7. Soggetti formatori e requisiti di accreditamento

I requisiti per i soggetti formatori vengono suddivisi in tre categorie:

  • istituzionali (es. INAIL, Ministeri, Università),
  • accreditati con almeno 3 anni di esperienza documentata,
  • altri soggetti, come organismi paritetici o associazioni sindacali.

Ogni soggetto è tenuto a comunicare l’attivazione dei corsi (eccetto aggiornamenti) agli Organi di Vigilanza tramite piattaforma telematica.

8. Modalità di erogazione e costituzione delle classi

Sono previste quattro modalità erogative:

  • presenza,
  • videoconferenza sincrona,
  • FAD (e-learning),
  • modalità mista.

Per le formazioni pratiche si stabilisce un rapporto di 1 docente ogni 6 discenti. Limite massimo per aula: 30 partecipanti. La frequenza deve essere compresa tra l’80% e il 90% del monte ore. Gli attestati devono riportare la modalità di erogazione.

9. Decorrenza e periodo transitorio

  • L’Accordo entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • Previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento delle attività formative.
  • Per i datori di lavoro, i nuovi obblighi formativi devono essere adempiuti entro 24 mesi.

Conclusione tecnica

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2024 rappresenta un significativo intervento di razionalizzazione normativa, con ricadute operative importanti per enti formatori, consulenti e imprese. L’accento è posto su uniformità dei percorsi, qualità didattica, tracciabilità documentale e valorizzazione delle competenze reali. Le nuove disposizioni impongono una revisione complessiva dei piani formativi aziendali e degli standard applicati dagli enti erogatori.

SEGUICI SUI SOCIALSocial links

Qualifica Group Formazione e Lavoro – Impresa Sociale Srl P.IVA 09075631219
Qualifica Group Srl P.IVA 09537471212
Qualifica Consulting Srl P.IVA 1007257218
Qualifica Group Academy Srl P.IVA 10447381210
Qualifica Group Edujob Srl P.IVA 10447371211
Qualifica Group Form Srl P.IVA 10447361212
Copyright by Qualifica Group srl – Tutti i diritti riservati. – Whistleblowing-Segnalazioni

Qualifica Group Skillsjob Srl P.IVA 10447351213
Qualifica Group Training Srl P.IVA 10447341214
Qualifica Group Villaricca Srl P.IVA 04247220611
Qualifica Holding Srl P.IVA 17237461003
Qualifica Marketing Srl P.IVA 10072561219
Qualifica Project Srl P.IVA 12384970013

Qualifica Group Formazione e Lavoro – Impresa Sociale Srl P.IVA 09075631219
Qualifica Group Srl P.IVA 09537471212
Qualifica Consulting Srl P.IVA 1007257218
Qualifica Group Academy Srl P.IVA 10447381210
Qualifica Group Edujob Srl P.IVA 10447371211
Qualifica Group Form Srl P.IVA 10447361212
Qualifica Group Skillsjob Srl P.IVA 10447351213
Qualifica Group Training Srl P.IVA 10447341214
Qualifica Group Villaricca Srl P.IVA 04247220611
Qualifica Holding Srl P.IVA 17237461003
Qualifica Marketing Srl P.IVA 10072561219
Qualifica Project Srl P.IVA 12384970013

Copyright by Qualifica Group srl – Tutti i diritti riservati. –
Whistleblowing-Segnalazioni

Consulenza
Formazione
Lavoro
Istruzione
Whatsapp