Accordo Stato-Regioni: le nuove disposizioni tecniche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La bozza definitiva dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presentata nel maggio 2024, introduce una serie di interventi normativi rilevanti volti a razionalizzare l’offerta formativa, garantire l’effettività dei percorsi e uniformare la disciplina su scala nazionale.
L’Accordo aggiorna e accorpa i precedenti provvedimenti (in particolare quelli del 2011 e 2016), con un impianto più sistematico e centrato sulla qualità , tracciabilità e coerenza formativa.
1. Formazione dei lavoratori: superamento del rischio e unificazione delle durate
Viene abolita la classificazione del rischio (basso, medio, alto) come criterio di riferimento per la formazione specifica. Si adotta invece una struttura unificata:
- 4 ore di formazione generale;
- 6 ore di formazione specifica, per un totale di 10 ore obbligatorie per tutti i lavoratori.
L’obiettivo è quello di standardizzare il requisito minimo, favorendo un approccio più omogeneo tra comparti e settori.
2. Formazione dei preposti: ampliamento delle competenze e vincoli sulle modalitÃ
La formazione per i preposti passa da 8 a 12 ore, articolate in quattro moduli:
- normativa di riferimento,
- gestione della sicurezza,
- valutazione dei rischi,
- tecniche di comunicazione.
L’erogazione è consentita solo in presenza o in videoconferenza sincrona: è espressamente escluso l’e-learning. L’aggiornamento diventa biennale (minimo 6 ore), rafforzando la periodicità dell’adeguamento delle competenze.
3. Formazione dei dirigenti: razionalizzazione della durata e focus sui cantieri
Per i dirigenti la durata formativa è ridotta da 16 a 12 ore. Tuttavia, viene introdotto un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri temporanei o mobili, obbligatorio per chi opera in tali contesti. L’aggiornamento è quinquennale, minimo 6 ore.
4. Formazione dei datori di lavoro: separazione dal ruolo di RSPP
Introdotta una nuova formazione obbligatoria di 16 ore per tutti i datori di lavoro, distinta e indipendente dal percorso RSPP. Per attività cantieristiche, è previsto un modulo supplementare di 6 ore. Anche in questo caso, aggiornamento ogni cinque anni, per almeno 6 ore.
La formazione dovrà essere completata entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale.
5. Corsi specialistici: ambienti confinati e nuove attrezzature
L’Accordo include nuove categorie di formazione specialistica:
- Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: 12 ore suddivise in parte teorica (giuridico-tecnica) e pratica;
- Attrezzature prima non regolamentate, con percorsi dettagliati:
- raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica),
- caricatori: 8 ore (4 teoria + 4 pratica),
- carroponte: 4 ore teoria + fino a 7 ore pratica, in base alla tipologia di comando (cabina, pensile/radio).
6. Verifica dell’apprendimento e tracciabilitÃ
Viene istituita l’obbligatorietà della verifica dell’apprendimento per ogni corso, con modalità standardizzate:
- test a risposta multipla (min. 30 domande per i corsi base),
- colloqui individuali,
- simulazioni ed esercitazioni pratiche.
7. Soggetti formatori e requisiti di accreditamento
I requisiti per i soggetti formatori vengono suddivisi in tre categorie:
- istituzionali (es. INAIL, Ministeri, Università ),
- accreditati con almeno 3 anni di esperienza documentata,
- altri soggetti, come organismi paritetici o associazioni sindacali.
Ogni soggetto è tenuto a comunicare l’attivazione dei corsi (eccetto aggiornamenti) agli Organi di Vigilanza tramite piattaforma telematica.
8. Modalità di erogazione e costituzione delle classi
Sono previste quattro modalità erogative:
- presenza,
- videoconferenza sincrona,
- FAD (e-learning),
- modalità mista.
Per le formazioni pratiche si stabilisce un rapporto di 1 docente ogni 6 discenti. Limite massimo per aula: 30 partecipanti. La frequenza deve essere compresa tra l’80% e il 90% del monte ore. Gli attestati devono riportare la modalità di erogazione.
9. Decorrenza e periodo transitorio
- L’Accordo entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento delle attività formative.
- Per i datori di lavoro, i nuovi obblighi formativi devono essere adempiuti entro 24 mesi.
Conclusione tecnica
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2024 rappresenta un significativo intervento di razionalizzazione normativa, con ricadute operative importanti per enti formatori, consulenti e imprese. L’accento è posto su uniformità dei percorsi, qualità didattica, tracciabilità documentale e valorizzazione delle competenze reali. Le nuove disposizioni impongono una revisione complessiva dei piani formativi aziendali e degli standard applicati dagli enti erogatori.
