PI.M.U.S. - Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi.
Sicurezza nei cantieri edili.
Il PiMUS è un documento operativo, che i lavoratori usano in cantiere per tutte quelle operazioni che riguardano i ponteggi. Di conseguenza, tale piano deve essere messo a disposizione non solo della ditta che si occupa di queste attività (montaggio, smontaggio, trasformazione), ma anche di quei lavoratori che, in seguito, utilizzeranno i ponteggi.
La Norma
La Proposta
Qualifica Group supporta le aziende nella redazione della documentazione, fornendo alle stesse un valido strumento per la gestione dei rischi derivanti dall’installazione e dall’utilizzo di ponteggi, individuando tutto quanto necessario in funzione del cantiere di riferimento. Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi, infatti, in taluni casi, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 81/08, deve essere corredato di relazione tecnica e calcolo progettuale.
Sanzioni
Il Pi.M.U.S. è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, come parte integrante della documentazione richiesta dagli organi di vigilanza che periodicamente effettuano visite ispettive nei luoghi di lavoro. Attualmente, sono previste sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che prevedono l’arresto sino a due mesi o ammenda da 614,25 a 2.457,02 €.
- La Norma
- La Proposta
- Sanzioni
La Norma
La Proposta
Qualifica Group supporta le aziende nella redazione della documentazione, fornendo alle stesse un valido strumento per la gestione dei rischi derivanti dall’installazione e dall’utilizzo di ponteggi, individuando tutto quanto necessario in funzione del cantiere di riferimento. Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi, infatti, in taluni casi, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 81/08, deve essere corredato di relazione tecnica e calcolo progettuale.
Sanzioni
Il Pi.M.U.S. è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, come parte integrante della documentazione richiesta dagli organi di vigilanza che periodicamente effettuano visite ispettive nei luoghi di lavoro. Attualmente, sono previste sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che prevedono l’arresto sino a due mesi o ammenda da 614,25 a 2.457,02 €.