Dichiarazioni false negli appalti pubblici: cosa cambia con il nuovo Codice dei contratti
La disciplina delle dichiarazioni non veritiere negli appalti pubblici è stata profondamente rivista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha chiarito come il legislatore abbia superato il sistema degli automatismi espulsivi, introducendo un modello fondato sulla valutazione sostanziale dell’affidabilità dell’operatore economico.
Il nuovo impianto normativo segna un passaggio decisivo: non ogni inesattezza o omissione informativa comporta automaticamente l’esclusione dalla gara, ma è necessaria una valutazione concreta dell’incidenza della condotta sul procedimento di gara.
Dichiarazioni false negli appalti pubblici e superamento degli automatismi espulsivi
Nel previgente Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016), la falsa dichiarazione costituiva una causa tipica di esclusione automatica. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, tale impostazione è stata superata.
Oggi, le false dichiarazioni o fuorvianti non rientrano più tra le cause di esclusione automatica, ma possono assumere rilievo solo se riconducibili a un grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 36/2023. L’esclusione non è più un atto dovuto, bensì l’esito di una scelta discrezionale della stazione appaltante, fondata su una valutazione complessiva dell’affidabilità dell’operatore.
Punti chiave
| Profilo | Previgente Codice (D.lgs. 50/2016) | Nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) |
|---|---|---|
| Rilevanza delle dichiarazioni false | La falsa dichiarazione costituiva causa tipica di esclusione automatica dalla gara | Le dichiarazioni false o fuorvianti non comportano più automaticamente l’esclusione |
| Automatismi espulsivi | Presenti: l’esclusione era un effetto automatico | Superati: esclusione solo a seguito di valutazione sostanziale |
| Fondamento giuridico dell’esclusione | Violazione formale della dichiarazione | Grave illecito professionale (artt. 95 e 98 D.lgs. 36/2023) |
| Ruolo della stazione appaltante | Margine valutativo limitato | Ampia discrezionalità basata sull’affidabilità complessiva dell’operatore |
| Nesso funzionale | Non espressamente richiesto | Essenziale: la dichiarazione inesatta rileva solo se idonea e concretamente incidente sul procedimento di gara |
| Incidenza della dichiarazione inesatta | Sufficiente di per sé a giustificare l’esclusione | Rilevante solo se influenza le decisioni della stazione appaltante |
| Onere probatorio | Più attenuato, improntato al formalismo | Rafforzato: necessari indizi gravi, precisi e concordanti (art. 98, co. 6) |
| Motivazione del provvedimento | Spesso standardizzata | Deve essere rigorosa, soprattutto nei provvedimenti espulsivi |
| Omissioni informative | Di regola rilevanti ai fini dell’esclusione | Elementi accessori, se non supportati da un solido quadro indiziario |
| Principi ispiratori | Prevalenza dell’approccio formale | Principio del risultato e della fiducia |
| Esclusione dalla gara | Regola | Extrema ratio |
| Obiettivo della disciplina | Sanzionare l’irregolarità formale | Tutelare l’integrità del procedimento e l’efficacia dell’azione amministrativa |
Il nesso funzionale tra dichiarazioni false ed esclusione dalla gara
Uno degli elementi centrali nella nuova disciplina delle dichiarazioni mendaci negli appalti pubblici è il cosiddetto nesso funzionale. Secondo il Consiglio di Stato, l’inesattezza informativa assume rilievo giuridico solo se:
- è astrattamente idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante;
- incide in modo concreto sul processo valutativo della gara.
In assenza di tale incidenza, la dichiarazione inesatta conserva un rilievo giuridico attenuato e non può, da sola, giustificare l’esclusione dell’operatore economico.
Dichiarazioni false e grave illecito professionale nel nuovo Codice
Il nuovo Codice dei contratti pubblici rafforza in modo significativo l’onere probatorio gravante sull’amministrazione. Ai sensi dell’art. 98, comma 6, l’esclusione per grave illecito professionale deve essere fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la compromissione dell’affidabilità dell’operatore.
Questo standard probatorio:
- supera il formalismo del passato;
- richiede un apparato motivazionale rigoroso;
- impedisce esclusioni basate su meri sospetti o irregolarità formali.
L’omissione informativa, in mancanza di un solido quadro indiziario, può al più costituire un elemento accessorio nella valutazione complessiva.
Principio del risultato e della fiducia nella valutazione delle dichiarazioni false
I principi del risultato e della fiducia, introdotti dal D.lgs. n. 36/2023, orientano l’interpretazione dell’intera disciplina. La stazione appaltante è chiamata a privilegiare l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico, superando approcci meramente difensivi o burocratici.
In questo contesto:
- l’esclusione dalla gara rappresenta l’extrema ratio;
- l’ammissione dell’operatore può avvenire anche in forma semplificata, purché coerente con una valutazione sostanziale di affidabilità;
- la motivazione rigorosa è richiesta soprattutto nei provvedimenti espulsivi.
L’obiettivo non è punire l’irregolarità formale, ma tutelare l’integrità del processo decisionale e l’efficacia dell’azione amministrativa.
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