HACCP - Il regolamento 1616/2022
Tale regolamento va ad abrogare il regolamento (CE) n. 282/2008.
L’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi.
Lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica.
L’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Entrata in vigore
Scopo
Aumentare la percentuale di plastica riciclata nei Moca e ridurne l’immissione sul mercato di nuova.
Migliorare il controllo della qualità, la documentazione e l’etichettatura;
Istituire un registro che comprenda i riciclatori e gli impianti di riciclaggio
Al fine di garantire la sicurezza chimica e microbiologica della plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti, compresi gli imballaggi alimentari e quindi una produzione più sicura ed efficiente in tutto il territorio Europeo.
A chi è rivolto
- I trasformatori di tali rifiuti affinché garantiscano la rispondenza a specifici requisiti indicati all’art 8 di tale regolamento.