La Legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha sostanzialmente confermato le disposizioni introdotte ad ottobre in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ed ha introdotto importanti novità in relazione al ruolo di preposto.
Queste le principali novità e modifiche al D.Lgs. 81/2008:
| Argomento | Modifiche – novità | Normativa |
| NOMINA E RUOLO DEL PREPOSTO |
Viene introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di individuare il preposto o i preposti incaricati dell’attività di vigilanza di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/08. I contratti e gli accordi collettivi potranno stabilire l’emolumento spettante per lo svolgimento di tale ruolo. | Art.18 c. 1 Lett. B-bis) |
| NUOVI COMPITI DEL PREPOSTO |
Oltre agli obblighi già previsti dall’art. 19 (si veda in calce la versione integrale dell’articolo), i preposti dovranno: – Intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi dei lavori – In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare direttamente i superiori – Se necessario, sospendere l’attività in caso di rilevazione di carenze dei mezzi e delle attrezzature, più in generale in condizioni di pericolo (in precedenza era prevista la sola segnalazione al datore di lavoro o dirigente) |
Art. 19 |
| INDICAZIONE DEL PREPOSTO NEGLI APPALTI | Nei contratti di appalto, subappalto, d’opera o somministrazione i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto | Art. 26 c. 8-bis) |
| NOVITÀ IN TEMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO |
Gli accordi Stato-Regioni che disciplinano la formazione di lavoratori, i preposti, dirigenti e RSPP datori di lavoro saranno accorpati e previsti entro il 30 giugno 2022. Saranno meglio definite le modalità di verifica dell’apprendimento e saranno previsti obblighi formativi anche a carico dei datori di lavoro. | Art. 37 c. 2 e 7 |
|  | L’addestramento: – Deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro – Consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; consiste inoltre nell’esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza – Deve essere tracciato in apposito registro anche informatizzato |
Art. 37 c. 5 |
|  | Viene introdotto l’obbligo formativo anche per i datori di lavoro, con modalità che saranno definite nei nuovi accordi Stato-Regioni |
Art. 37 c. 7 |
| Â | La formazione dei preposti deve avvenire in presenza e con frequenza almeno biennale. In precedenza la frequenza era quinquennale ed era possibile effettuare parte della formazione in FAD. | Art. 37 c. 2 |
Le nuove disposizioni, sebbene possano essere comprensibili gli intenti del legislatore, presentano diverse criticità e richiedono chiarimenti, sicuramente in merito alla possibilità che il ruolo sia assunto dallo stesso datore di lavoro, oppure alla necessità o meno di individuare tale figura nelle imprese con un unico lavoratore o in quelle in cui i lavoratori operano individualmente (es. imprese di trasporti, imprese che effettuano controllo caldaie, ecc.)
Per completezza si riporta integralmente l’art. 19 del D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 215/2021.
Art. 19 – obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
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