MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale : novità 2023

10/03/2023
Predisposizione-Dei-MUD
Iscrizione-Albo-Gestore-Ambientale
Consulenza-Legislativa

Il Decreto della Presidenza del Consiglio che riguarda l’aggiornamento della modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo significa che i termini per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori subiranno uno slittamento ai primi giorni del mese di Luglio.

La Presidenza del Consiglio ha comunicato, il 3 Marzo, alla direzione competente del Ministero, che il decreto annuale per l’aggiornamento della modulistica MUD è stato trasmesso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire entro il 10 marzo. Da quel momento, gli obblighi degli operatori per la presentazione del nuovo MUD saranno posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione, cioè tra il 4 e il 10 Luglio prossimi, a seconda dell’effettiva data di pubblicazione.

Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), attraverso la sua direzione Economia Circolare, ha lavorato con grande attenzione sia alla qualità del provvedimento, che tiene conto dei nuovi interventi normativi nazionali ed europei, sia alle tempistiche necessarie per la sua approvazione, dalla predisposizione del testo alla fase di consultazione interministeriale, coordinata dalla Presidenza.

Ma Cos’è il MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, noto come MUD, rappresenta la comunicazione annuale che le imprese devono effettuare, indicando il numero e la tipologia dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti durante l’anno precedente. Tale comunicazione avviene solitamente attraverso l’utilizzo di portali digitali, messi a disposizione dalle Camere di Commercio competenti, al fine di monitorare e controllare le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.


Chi è obbligato alla Dichiarazione Ambientale? Ecco l’elenco completo delle categorie

Soggetti obbligati a presentare la Dichiarazione Ambientale:

  1. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  2. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
  3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  4. Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  5. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  6. Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  7. Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Chi è esonerato dall’obbligo di presentare la Dichiarazione?

Sono esonerati:

  1. Gli imprenditori agricoli con un fatturato annuo inferiore a € 8.000, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, e le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti sono esentati dall’obbligo di presentare la Dichiarazione.
  2. Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g), sono anch’essi esonerati.

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