Il D. L. 6 novembre 2021, n. 152, cd. “D. L. Recovery”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, il 06/11/2021, modifica il codice antimafia introducendo:
- il contraddittorio anticipato con l’impresa sospettata di infiltrazioni mafiose;
- la prevenzione collaborativa, il percorso di bonifica aziendale in caso di infiltrazione occasionale;
all’ Art. 49 – rubricato “Prevenzione collaborativa” -, modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), che dopo l’articolo 94, prevede il seguente:
Art. 94 -bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale), secondo cui il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 -ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale.
Tra le misure che, quindi, il Prefetto può disporre, vi è l’adozione di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa, derivante da reato, degli enti.
