IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO

07/11/2019
 OBBLIGO INDICAZIONE MEZZI-CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA DEL 22 OTTOBRE 2019 N. 7187

Sebbene la dimostrazione effettiva dei requisiti e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria sia destinata a svolgersi nella sede di verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione, nondimeno già nella fase di ammissione occorre che il possesso di tali requisiti sia dichiarato e che in relazione ad essi vi sia l’assunzione della correlativa responsabilità.

In coerenza con detto principio il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 colloca l’assunzione dell’impegno dell’ausiliario di mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante i «mezzi necessari» all’esecuzione del contratto di cui lo stesso concorrente è privo già in sede di partecipazione alla gara, come requisito di ammissione. A tal fine è in particolare richiesto al concorrente di «dimostra(re) alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria» recante il duplice impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante (art. 89, comma 1, quarto periodo). Consustanziale alla dichiarazione di impegno così prevista è poi l’indicazione dei «mezzi necessari» per l’appalto, che in caso di avvalimento operativo postula l’onere di determinatezza del contratto di avvalimento più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Va ancora aggiunto al riguardo che con ciò non si produce un’ingiustificata restrizione degli operatori economici partecipanti alla gara, dal momento che l’assunzione di impegno dell’impresa ausiliaria nei termini ora descritti postula che, in conformità al principio della parità di trattamento tra operatori economici, la stessa impresa sia già al momento della partecipazione in possesso dei requisiti e delle risorse necessarie per l’esecuzione del contratto, di cui invece il concorrente è privo, e che sulla base di tale impegno la stessa ausiliaria sia poi in grado di fornire la relativa prova in sede di verifica dell’aggiudicazione, ai fini della relativa efficacia.

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