Quando è obbligatoria la nomina del DPO (Data Protection Officer) per gli enti privati?
Quando è obbligatoria la nomina del DPO (Data Protection Officer) per gli enti privati?
La nomina del Data Protection Officer (DPO) è obbligatoria per gli enti privati che svolgono attività di trattamento dei dati personali su larga scala.
Secondo l’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c) del RGPD, la nomina del DPO è obbligatoria per le organizzazioni che svolgono attività di trattamento dei dati personali su larga scala o che trattano dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.
Soggetti interessati e DPO
Come esempi di trattamenti su larga scala possono essere considerati:
- i trattamenti dei dati di pazienti effettuati da un ospedale,
- il tracciamento degli spostamenti degli utenti di un servizio di trasporto pubblico,
- la raccolta di dati di geolocalizzazione da parte di un responsabile del trattamento specializzato,
- i trattamenti dei dati della clientela da parte di una compagnia assicurativa o banca,
- i trattamenti dei dati personali da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale,
- i trattamenti dei dati da parte di fornitori di servizi telefonici o telematici.
La normativa in materia di protezione dei dati personali stabilisce che tali enti debbano nominare un Data Protection Officer (DPO), allo scopo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e per assistere il titolare del trattamento nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Nomina del Data Protection Officer (DPO)
La nomina Data Protection Officer (DPO), pertanto, è obbligatoria, oltre che per gli enti pubblici, anche per quegli enti che trattano dati particolari, per le società che trattano dati personali per scopi di marketing diretto o per la profilazione, per i concessionari di servizi pubblici (trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti, gestione dei servizi idrici ecc.), per gli istituti di credito, per le imprese assicurative, per le società di informazioni commerciali, per le società operanti nel settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas, ecc.), per le imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale e per gli altri enti che rientrano nelle medesime fattispecie.
Il DPO, ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati, è una figura introdotta dal GDPR che ha il compito di assistere titolare, addetti e responsabili del trattamento nelle attività che prevedono il trattamento dei dati personali e nella valutazione dei rischi, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679; tale figura, quindi, altro non è che un consulente tecnico e legale con potere esecutivo, il cui ruolo consiste non solo nell’assistere e sorvegliare l’operato del Titolare del Trattamento, ma anche nel fungere da punto di contatto tra l’organizzazione e l’Autorità Garante.
I suoi compiti sono descritti dettagliatamente nell’articolo 39 del GDPR e prevedono l’espletamento di attività di informazione, sorveglianza e cooperazione con il Titolare del Trattamento per tutte le operazioni aventi ad oggetto il trattamento di dati personali, oltre a dover garantire che l’azienda tratti questi ultimi nel rispetto della normativa privacy europea e nazionale.
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