Gare pubbliche e Intelligenza Artificiale
La partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici richiede alle imprese requisiti stringenti, tra i quali l’integrità e la condotta commerciale ricoprono un ruolo centrale. Una recente sentenza della giustizia amministrativa, nello specifico la numero 758 del 2026 del TAR Marche, ha ridefinito in modo chiaro i poteri di valutazione delle stazioni appaltanti, introducendo al contempo un principio fondamentale legato alla modernizzazione tecnologica: il ruolo che l’intelligenza artificiale può e non può avere nell’esclusione dagli appalti pubblici.
Il potere di valutazione delle stazioni appaltanti e la risoluzione contrattuale pendente.
Il primo aspetto affrontato dai giudici riguarda la gestione dei passati illeciti professionali e, in particolare, l’effetto delle interruzioni di precedenti rapporti contrattuali. Secondo l’orientamento consolidato dal TAR Marche, una stazione appaltante gode di una piena e ampia autonomia decisionale quando deve verificare se un operatore economico sia affidabile o meno.
Significa che l’amministrazione non è in alcun modo vincolata dalle scelte fatte in precedenza da altri enti, sia che questi abbiano deciso di ammettere l’impresa sia che l’abbiano esclusa. L’elemento di maggiore impatto per le aziende riguarda la presenza di una risoluzione contrattuale pendente. Qualora un’impresa sia stata destinataria di una risoluzione in un precedente appalto e tale provvedimento sia stato contestato davanti al giudice civile, la semplice pendenza del contenzioso non blocca i poteri della nuova stazione appaltante.
L’amministrazione ha infatti il potere e il dovere di esaminare i fatti storici che hanno determinato la rottura del vecchio contratto. Se gli episodi risultano seri, attuali e documentati, l’ente può legittimamente disporre l’esclusione dalle gare pubbliche per grave illecito professionale, senza dover attendere che il giudizio civile si concluda con una sentenza definitiva passata in giudicato. Il dubbio motivato sull’integrità dell’operatore è sufficiente a interrompere la partecipazione.
Lo scudo della riserva di umanità contro gli automatismi dell’intelligenza artificiale
La sentenza introduce una tutela per gli operatori economici, fissando i limiti legali all’uso delle nuove tecnologie nei procedimenti amministrativi. I giudici hanno riconosciuto la piena legittimità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma solo ed esclusivamente come strumento di supporto istruttorio e documentale.
La tecnologia può essere impiegata per velocizzare la ricerca di precedenti giurisprudenziali, raccogliere informazioni o elaborare la bozza di una relazione, agendo di fatto come una banca dati evoluta. Tuttavia, la decisione finale non può mai essere delegata a un algoritmo. Esiste una vera e propria riserva di umanità che impone che qualsiasi provvedimento di esclusione o ammissione sia interamente riconducibile e imputabile a una persona fisica, come il Responsabile Unico del Progetto o il dirigente competente.
Il potere valutativo e discrezionale non è automatizzabile: la persona fisica deve vagliare i fatti, fare propri i contenuti e assumersi la piena responsabilità del giudizio, impedendo che l’impresa subisca le conseguenze di una decisione interamente automatizzata.
Le strategie di tutela per le imprese partecipanti
Alla luce di questo scenario normativo e giurisprudenziale, le imprese che si trovano a gestire contestazioni o passate risoluzioni contrattuali non sono prive di strumenti di difesa, ma devono impostare la propria partecipazione in modo strategico. Per evitare l’esclusione legata alla perdita del requisito di affidabilità professionale, l’operatore può contestare la carenza dei requisiti di gravità e attualità dei fatti che gli vengono addebitati, dimostrando che l’evento risale nel tempo o è derivato da circostanze del tutto eccezionali.
Inoltre, poiché l’analisi della stazione appaltante deve basarsi su prove solide, l’impresa può confutare l’insufficienza della documentazione usata dall’amministrazione. Un altro punto di forza consiste nel valorizzare la natura isolata del problema: se la risoluzione è un caso unico all’interno di una storia professionale altrimenti impeccabile, l’amministrazione farà più fatica a motivare un giudizio complessivo negativo.
Infine, l’impresa ha sempre il diritto di pretendere che la valutazione della propria condotta sia eseguita da un funzionario umano in carne e ossa, capace di analizzare le specificità del caso concreto anziché affidarsi a una ricerca meccanica basata su algoritmi.
12 Giugno 2026 – Qualifica Group – Gare e Appalti Pubblici
