Fine dello stato di emergenza

19/04/2022

Pubblicato in gazzetta ufficiale il D.L 24 marzo 2022 che prevede la fine dello stato d’emergenza e una conseguente e graduale eliminazione delle misure di contenimento connesse alla recente pandemia da SARS CoV-2 o Covid-19.

COSA CAMBIA? MISURE VALIDE DA 1° AL 30 APRILE 2022

GREEN PASS BASE: ottenuto mediante vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

SERVIZI E ATTIVITÀ PER CUI NECESSITA IL GREEN PASS BASE:
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • Concorsi pubblici;
  • Corsi di formazione pubblici e privati;
  • Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

ACCESSO AI MEZZI DI TRASPORTO CON GREEN PASS BASE
  • Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario;
  • Passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.


GREEN PASS RAFFORZATO: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.


SERVIZI E ATTIVITÀ PER CUI NECESSITA IL GREEN PASS RAFFORZATO
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • Convegni e congressi;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE FFP2

per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  • Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive;
  • In sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo;
  • In tutti i luoghi al chiuso ad esclusione delle abitazioni private.

NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER
  • I bambini di età inferiore ai sei anni;
  • Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare  uso del dispositivo;
  • I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.


AUTOSORVEGLIANZA
  • Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
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