DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D. Lgs. 17/2019 del 19/02/2019
DPI: Novità e sanzioni
La prolissa precedente Direttiva 89/686/CEE permetteva la commercializzazione e l’uso di DPI non conformi alla normativa CE per i rischi associati alla categoria I. Inoltre ogni stato membro dell’Unione Europea poteva prescrivere i requisiti necessari per assicurare la protezione degli utilizzatori, inoltre, gli stati membri, non potevano ostacolare, in occasioni di eventi (fiere, esposizioni etc.) la presentazione di DPI non conformi alla direttiva né vietarne acquisto o utilizzo.
Secondo la oramai obsoleta direttiva, erano esonerati dalla certificazione CE i modelli di DPI di progettazione semplice (guanti, ditali, mascherine, grembiuli, occhiali da sole, copricapi etc.).
Quali sono le novità di questo decreto legislativo?
In data 12/03/2019 è entrato in vigore il D.Lgs. n°17 del 19/02/2019, ovvero l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
L’obiettivo è quello di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dispositivi di protezione individuali di I, II e III categoria, superando le differenze applicative riscontrate in passato attraverso un provvedimento identico per tutti gli Stati membri; nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
Tali novità riguardano la filiera che si occupa della produzione e commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) a partire dai mandatari, i fabbricanti, i distributori, i fornitori e operatori economici interessati) “di tutte le categorie” e delle loro conformità a norma di legge, nonché all’estensione e uniformità di questo decreto a tutti gli stati della comunità europea:
ü Rispettare i Requisiti essenziali di sicurezza – I DPI (di qualsiasi categoria) possono essere immessi sul mercato solo se rispettano le indicazioni del regolamento (UE) n. 2016/425 art. 4 (“I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e...”) e art. 5 (“I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza...”); A tal proposito, si considerano conformi ai requisiti essenziali, i DPI (di qualsiasi categoria) muniti della marcatura CE.
ü Procedura di valutazione della conformità - Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI (di qualsiasi categoria), il fabbricante esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI (UE) n. 2016/425 (qualità e controllo del processo produttivo del DPI) appone sul DPI la marcatura CE e redige la documentazione tecnica (che comprende la progettazione, fabbricazione, spiegazione, destinazione e uso del DPI- allegato III del regolamento (UE) n. 2016/425 ) anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
ü Organismi notificati - Le attività di controllo dei requisiti dei DPI (di qualsiasi categoria) sono effettuate da organismi notificati e autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ü Validità degli attestati - Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE, rimangono validi sino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
ü Attività di vigilanza - Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolgono attività di vigilanza sulla commercializzazione del DPI (di qualsiasi categoria) mentre le funzioni di controllo di importazione estera dei DPI sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel caso in cui un organo competente al controllo stabilisca che un DPI non rispetti i requisiti di conformità, informerà il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
Inoltre, gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore, del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Per approfondimenti : Gazzetta ufficiale
Articolo redatto dall'Ing. Nicola Pignalosa