
Bando ISI INAIL – Asse 1.2
Il Bando ISI INAIL 2024 – Asse 1.2, offre incentivi economici alle imprese per progetti volti a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’agevolazione consiste in un finanziamento a fondo perduto dell’80% delle spese ammissibili, con importi variabili tra 5.000€ e 130.000€ (senza limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti).Â
I progetti finanziabili includono l’implementazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati, modelli organizzativi ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, e sistemi di gestione settoriali previsti da accordi INAIL-Parti Sociali, con una particolare attenzione alle procedure semplificate per le micro, piccole e medie imprese.
Obiettivo e finanziamento
- L’agevolazione concessa è pari all’80% a fondo perduto delle spese ammissibili.
- L’importo del finanziamento varia da un minimo di 5.000€ a un massimo di 130.000€.
- Non è previsto un limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti.
- Il finanziamento ISI è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 e con altre misure di sostegno finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto delle normative vigenti.
Chi può accedere al finanziamento
- Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte al CCIA della regione/provincia di riferimento.
- Sono escluse le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Interventi finanziabili (Asse 1.2)
L’Asse 1.2 finanzia progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, con l’obiettivo di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai sistemi di gestione innovativi e alle pratiche che promuovono ambienti di lavoro più sicuri. Gli interventi includono:
- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023:
- Certificazione da parte di organismi accreditati o non accreditati.
- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali:
- Diversi sistemi di gestione specifici per settore, come SGSL–AR per le imprese a rete, SGSL–MPI per micro e piccole imprese, SGI–AE per aziende energia, e altri per settori specifici come aeronautica, cantieristica navale, gomma plastica, industria chimica, aziende sanitarie, produzione di calcestruzzo, parchi eolici, servizi idrici, ambientali, energetici e funerari, e manifestazioni fieristiche.
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato:
- In conformità con il Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018, la norma UNI 11751-1:2019 per le costruzioni edili, la norma UNI 11856-1:2022 per le multiutility e la norma UNI 11857-1:2022 per agenzie di viaggio, servizi di pulizia, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione.
- Adozione da parte delle micro, piccole e medie imprese di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014, non asseverato:
- Il modello deve essere conforme ai requisiti dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, relativo ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001.
- Sono ammesse a finanziamento le spese di formazione inerenti al nuovo modello organizzativo.
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