Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, con l’obiettivo di digitalizzare il processo di tracciamento dei rifiuti.
Istituito dal Decreto n. 59 del 4 aprile 2023, il RENTRI è una piattaforma online che permette a produttori, trasportatori e smaltitori di rifiuti di inserire e consultare in tempo reale le informazioni relative ai rifiuti gestiti, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità.
A partire dal 15 dicembre 2024, si è aperta la prima finestra per le iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità, con un piano di implementazione graduale che si estenderà fino al 2026.
FIR e Registro Cronologico di Carico e Scarico Rifiuti
Sono stati introdotti due nuovi modelli in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico Rifiuti, che d’ora in poi saranno in formato digitale.
Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI?
Il decreto specifica i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, al fine di consentire al MASE di tracciare e digitalizzare i documenti relativi alla gestione dei rifiuti. Chi deve iscriversi?
L’obbligo riguarda:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi:
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- I soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti al punto 5, rientrano:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Per accedere al portale, l’autenticazione dovrà essere effettuata attraverso:
- SPID;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Scadenze per la gestione dei rifiuti in base alle dimensioni aziendali
Ci sono delle scadenza da rispettare, suddivise in 4 fasi, che sono state definite in base alle dimensioni delle aziende.
Fase 1 – Grande Impresa (dal 15/12/2024 al 13/02/2025):
- Aziende con più di 50 dipendenti
- Produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
Fase 2 – Media Impresa (dal 15/06/2025 al 14/08/2025):
- Aziende con 11-50 dipendenti
- Produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
Fase 3 – Piccola Impresa (dal 15/12/2025 al 13/02/2026):
- Aziende con fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi
Fase 4 – Produttori non organizzati come enti o imprese (dal 15/12/2025 al 13/02/2026):
- Produttori di rifiuti pericolosi non costituiti come impresa, indipendentemente dal numero di dipendenti
Nota importante: Il calcolo del numero di dipendenti si basa sulla situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
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