Con la legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto che “entro il 30 giugno 2022 attraverso un accordo stato regioni sarebbe stata ridefinita la formazione in termini di:
a) Individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi; modalità di aggiornamento obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro; modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Raggiunto il 30 Giugno, non si è ancora raggiunto alcun accordo.
Nel frattempo come ci si comporterà? Quando entreranno in vigore le novità sulla formazione dei preposti e dei dirigenti?
In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l’accordo vigente!
Dunque, tra gli altri, l’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, decorre dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 Giugno come indicato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022.
La circolare, inoltre, specifica che non saranno previste sanzioni per il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.
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