Formazione Obbligatoria per il DATORE DI LAVORO

22/12/2021

Con l’introduzione del Decreto Fiscale, il nuovo art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/2008, prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione” sui temi di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, il datore viene equiparato agli altri soggetti tenuti a seguire la formazione dedicata: i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.

Le specifiche sulle modalità di addestramento, sulla durata ed i contenuti minimi dei corsi dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni; al momento la formazione che potranno seguire sarà quella dettata dal corso di formazione del Preposto.

Un’altra variazione sostanziale introdotta dal Decreto è la validità del corso, che è ridotta a due anni e le modalità di erogazione sono esclusivamente in presenza.

Come già citato in precedenza, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” di quanto previsto dal Decreto Fiscale.

In particolare, nell’accordo bisognerà:

  1. individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro;
  2. stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;

Anche le sanzioni hanno subito delle variazioni, con un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

in primis, l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi, insieme ad un’ammenda che può andare da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.

In aggiunta, vi è una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale.

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