Il nuovo DECRETO LEGGE 146/21, precisamente al Capo III, determina la sospensione dell’attività con l’aggiunta di una sanzione amministrativa qualora siano individuate da parte degli Organi di Vigilanza delle GRAVI VIOLAZIONI in materia di Salute e Sicurezza.
Di seguito i 12 punti fondamentali ed espletati nell’Allegato I del D.L. che sostituisce l’Allegato I presente nel D.Lgs 81/08
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
Di seguito le differenze sostanziali tra il D.Lgs 81/08 ed il D.L. 146/2021:
| D.Lgs 81/08 | D.L. 146/2021 | |
| Vigilanza | Incremento del personale e delle dotazioni con relativi investimenti in tecnologie, rafforzamento del SINP e banche dati. | |
| Sospensione dell’attività in caso di personale “in nero” | Soglia del 20% | Soglia del 10% |
| Provvedimento di sospensione | La sospensione avveniva solo se in precedenza si era riscontrata già una grave violazione | Basta la grave violazione affinché venga disposta immediatamente la sospensione dell’attività. |
| Ripresa dell’attività sospesa | Bastava rispristinare le regolari condizioni di lavoro | Rispristino delle regolari condizioni di lavoro con sanzione onerosa aggiuntiva. La stessa è raddoppiata se l’azienda è recidiva in un arco temporale di 5 anni. |
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