{"id":12107,"date":"2021-09-15T17:20:33","date_gmt":"2021-09-15T15:20:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.qualificagroup.it\/?p=12107"},"modified":"2023-09-29T16:41:55","modified_gmt":"2023-09-29T14:41:55","slug":"protezione-dei-dati-personali-e-pubblica-amministrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qualificagroup.it\/consulenza\/protezione-dei-dati-personali-e-pubblica-amministrazione\/","title":{"rendered":"Protezione dei dati personali e Pubblica Amministrazione"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spesso si pensa che la sola normativa in materia di protezione dei dati personali sia il GDPR. In realt\u00e0, <strong>non \u00e8 cos\u00ec<\/strong>, soprattutto per la Pubblica Amministrazione. Molteplici sono le normative, che riguardano il trattamento dei dati personali nell\u2019ambito della Pubblica Amministrazione. Bisogna considerare infatti la <strong>Legge n. 241\/1990<\/strong>, che, agli artt. 22-25, disciplina l\u2019accesso agli atti. Ci\u00f2 significa che la Pubblica Amministrazione \u00e8 tenuta a comunicare documenti contenenti dati personali a chi abbia un interesse legittimo alla tutela delle proprie situazioni giuridiche. Ad esempio, i partecipanti ad un concorso possono richiedere l\u2019accesso ai documenti presentati dai candidati, che hanno avuto un punteggio pi\u00f9 alto. Ci\u00f2 deve avvenire nel rispetto del principio di <strong>minimizzazione<\/strong>, quindi vanno comunicati soltanto i dati essenziali. Per esempio, le informazioni relative alle esperienze di studio e di lavoro devono essere inviate, ma il discorso \u00e8 diametralmente opposto relativamente ai dati di contatto e di residenza dei candidati.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Pubblica Amministrazione ha rilevanti obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati personali. L\u2019art. <strong>2-ter del D. Lgs. n. 196\/2003 <\/strong>stabilisce che i dati personali possono essere comunicati o diffusi, solo se ci\u00f2 sia espressamente previsto da una norma statale avente valore di legge o di regolamento. Tale statuizione ha il merito di rispondere a molti quesiti relativi alla pubblicazione di dati personali da parte della Pubblica Amministrazione: infatti, se non vi \u00e8 una norma che lo preveda espressamente, un dato personale non pu\u00f2 essere pubblicato e va invece pseudonimizzato.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>D. Lgs. n. 33\/2013 <\/strong>stabilisce i dati personali che la Pubblica Amministrazione deve pubblicare per obblighi di trasparenza, effettuando un bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e pubblicit\u00e0 della PA da un lato e la Protezione delle persone fisiche e tutela dei loro dati personali dall\u2019altro. La trasparenza consiste nella pubblicit\u00e0 di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi pi\u00f9 semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo \u00e8 quello di favorire forme diffuse di controllo sull\u2019azione amministrativa, sull\u2019utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalit\u00e0 con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019art. 18 del D. Lgs. n. 33\/2013 <\/strong>stabilisce la pubblicazione dell&#8217;elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l&#8217;indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Particolarmente importanti sono altres\u00ec gli <strong>artt.<\/strong> <strong>26-27 del D. Lgs. n. 33\/2013<\/strong>, che stabiliscono gli obblighi di pubblicazione, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione eroghi vantaggi economici, di qualsiasi genere, superiori a mille euro. Occorre verificare che il provvedimento amministrativo possa concedere vantaggi economici di qualsiasi genere a persone fisiche o giuridiche, o comunque a soggetti giuridici privati (associazioni, fondazioni). La norma (art. 26 D. Lgs. 33\/2013) usa una clausola generale, per ricomprendere molteplici fattispecie. In tal caso, vanno pubblicati i dati personali previsti dall\u2019art. 27 del D. Lgs. 33\/2013, a) il nome dell&#8217;impresa o dell&#8217;ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l&#8217;importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell&#8217;attribuzione; d) l&#8217;ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalit\u00e0 seguita per l&#8217;individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Tuttavia, se i vantaggi economici sono inferiori a mille euro nell\u2019anno solare o comunque informazioni sullo stato di salute, condizioni di indigenza e di disagio sociale, i dati personali non possono essere pubblicati.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso, ai sensi dell\u2019<strong>art. 60 del D. Lgs. n. 196\/2003<\/strong>, i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona possono essere pubblicati solo per la tutela di un diritto di pari grado o comunque di una libert\u00e0 fondamentale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tema spinoso riguarda altres\u00ec la pubblicazione dei dati delle graduatorie di concorso: infatti l\u2019<strong>art<\/strong>. <strong>15 c. 6 del D.P.R. n. 487\/1994 <\/strong>stabilisce che debbano essere pubblicati soltanto i dati relativi dei vincitori dei concorsi. L\u2019Amministrazione pu\u00f2 comunque comunicare gli esiti di un procedimento tramite l\u2019accesso ad un\u2019area riservata con credenziali, numero di protocollo, accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi o SPID, secondo quanto stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Dunque non \u00e8 possibile pubblicare gli esiti delle prove intermedie, i dati dei candidati che non hanno vinto, che non sono stati ammessi, che si sono ritirati.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019introduzione del <strong>Green Pass <\/strong>ha comportato notevoli modifiche: infatti, secondo <strong>l\u2019art. 9-ter del D. L. n. 52\/2021<\/strong>, tutto il personale scolastico e gli studenti universitari sono obbligati all\u2019esibizione del Green Pass. Il Ministero dell\u2019Istruzione ha specificato che tale obbligo vale anche per il personale esterno, che accede ai locali scolastici. Ad ogni modo, il Governo sta progettando la richiesta di obbligo di Green Pass per tutti i dipendenti pubblici.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>COSA ACCADE SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON SI CONFORMA ALLA NORMATIVA?<\/strong><\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato ingenti sanzioni contro numerose Pubbliche Amministrazioni che hanno violato tali obblighi. Fondamentale principio del GDPR \u00e8 l\u2019<\/em><em><strong>accountability<\/strong><\/em><em>: dunque, se il Garante, in sede di ispezione, verificasse che la Pubblica Amministrazione non si sta attivando per procedere all\u2019adeguamento, potrebbe comunque emanare un provvedimento sanzionatorio.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Nell\u2019articolo abbiamo parlato del principio di minimizzazione dei dati. Come si applica in concreto? <\/strong><\/em><\/p>\r\n<p><strong>Richiedi una consulenza, scrivendoci <\/strong><a href=\"https:\/\/qualificagroup.it\/consulenza\/contatti\/\"><strong>qui<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spesso si pensa che la sola normativa in materia di protezione dei dati personali sia il GDPR. In realt\u00e0, non \u00e8 cos\u00ec, soprattutto per la Pubblica Amministrazione. Molteplici sono le normative, che riguardano il trattamento dei dati personali nell\u2019ambito della Pubblica Amministrazione. 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