Quanto tempo occorre per ottenere la registrazione EMAS?

07/05/2021

Bisogna considerare una prima grande differenza tra i tempi che occorrono per l’ottenimento della prima registrazione e quelli per il rinnovo della registrazione.

Nel caso della prima registrazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EMAS, deve essere accertata l‘assenza di violazioni alla normativa ambientale attraverso una specifica informativa da parte degli organi preposti al controllo. Vengono quindi interpellate le ARPA/APPA competenti per territorio che, come definito in una specifica procedura condivisa nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, dispongono di 90 giorni per fornire le informazioni richieste.

Nel caso del rinnovo, salvo casi particolari, non è previsto il coinvolgimento delle ARPA/APPA pertanto la relativa tempistica è dimezzata.

In entrambi i casi non si tratta del mero ricevimento della documentazione o della trascrizione del nome di un’organizzazione. La registrazione o il rinnovo, infatti, vengono concessi dal Comitato Ecolabel Ecoaudit a valle di una vera e propria istruttoria tecnico-amministrativa, svolta dai tecnici di ISPRA al fine di verificare la rispondenza sia ai requisiti amministrativi (ad es. il pagamento delle previste quote di registrazione, l’invio dell’aggiornamento annuale negli anni intermedi della validità della registrazione, ecc.), sia ai requisiti tecnici richiamati dallo stesso Regolamento EMAS (la corretta attività da parte del verificatore ambientale, l’assenza di pertinenti reclami nei confronti del richiedente, gli eventuali incidenti ambientali pregressi, ecc.).

Queste verifiche, dunque, implicano dei tempi tecnici inevitabili. L’ISPRA ha cercato di ridurli il più possibile (ad esempio azzerando i tempi legati all’invio della documentazione mediante l’implementazione del portale on-line dedicato), ma è bene ricordare che le tempistiche che tali analisi comportano garantiscono la credibilità del sistema.

Infine, una volta terminata l’istruttoria tecnica, l’ISPRA invia la relazione finale al Comitato Ecolabel Ecoaudit, un insieme di esperti nominati dai Ministeri coinvolti, per esaminare le richieste e le relative istruttorie.

Appare chiaro quindi, che non è possibile definire con precisione una tempistica a priori. Possiamo però riportare alcuni dati statistici relativi ai tempi intercorsi tra la data di arrivo della richiesta e la relativa delibera da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit (dati dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2019).

In particolare sono stati mediamente necessari:

  • 153 giorni per l’ottenimento della prima registrazione, comprensivi dei tempi utilizzati dalle ARPA/APPA;
  • 84 giorni per il rinnovo della registrazione;
  • 141 giorni per il rinnovo con estensione, comprensivi dei tempi utilizzati dalle ARPA/APPA.

È opportuno, quindi, che le organizzazioni facciano riferimento a queste tempistiche nel pianificare la propria comunicazione verso le parti interessate, ad esempio nel caso di campagne pubblicitarie o di partecipazioni a gare che richiedono la registrazione EMAS.


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