La nuova disciplina sulla sicurezza sul lavoro
Dal 19 maggio 2026 diventano pienamente operative le nuove regole previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Accordo ha l’obiettivo di riordinare e aggiornare in un unico quadro nazionale diversi percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, superando la frammentazione generata dai precedenti Accordi e introducendo criteri più chiari su durata, contenuti minimi, verifiche, aggiornamenti e organizzazione dei corsi.
La novità non riguarda una singola Regione e non si limita a un solo corso: le disposizioni hanno portata nazionale e interessano tutte le aziende italiane, con un impatto diretto sulla gestione dello scadenzario formativo.
Decorrenza e termini: cosa cambia dal 19 maggio 2026
Il periodo transitorio consente, fino al 19 maggio 2026, di avviare corsi secondo le disposizioni previgenti. Per i corsi avviati dopo tale data, invece, occorre applicare il nuovo Accordo.
Questo significa che le aziende devono verificare per tempo la propria situazione formativa, distinguendo tra attestati già validamente conseguiti, aggiornamenti in scadenza, nuovi obblighi introdotti e percorsi da programmare secondo le nuove regole.
Applicazione dell’Accordo su scala nazionale e regionale
L’Accordo Stato-Regioni 2025 è un riferimento nazionale. Si applica, quindi, sull’intero territorio italiano, ferma restando la possibilità che le singole Regioni prevedano indicazioni operative per gli enti accreditati o per la gestione amministrativa dei corsi.
Per le aziende il messaggio operativo è semplice: non occorre verificare se la novità riguardi solo un territorio specifico. La revisione dello scadenzario formativo deve essere eseguita per tutte le sedi aziendali presenti in Italia.
Sintesi delle principali novità per i corsi di sicurezza
La tabella seguente sintetizza i principali percorsi interessati dal nuovo Accordo, con taglio operativo per aziende, consulenti e soggetti formatori.
| Percorso formativo | Nuovo assetto nazionale | Aggiornamento | Impatto operativo per le aziende |
| Lavoratori – formazione generale e specifica | Resta confermata la struttura generale/specifica, con durata collegata alla classe di rischio e ai rischi effettivi della mansione. | Aggiornamento quinquennale di 6 ore, salvo esigenze ulteriori in caso di modifiche rilevanti. | La durata non è la principale novità , ma aumenta l’attenzione sulla coerenza tra formazione, mansione, DVR e rischi realmente presenti. |
| Preposti | Il corso iniziale passa a 12 ore, con maggiore attenzione a vigilanza, controllo, segnalazione, gestione delle non conformità e ruolo operativo del preposto. | 6 ore ogni 2 anni. | È una delle modifiche più rilevanti: occorre verificare subito tutti i preposti nominati e le relative scadenze. |
| Dirigenti | Il corso iniziale ordinario è pari a 12 ore. Nei casi previsti per le imprese affidatarie nei cantieri si aggiunge un modulo specifico da 6 ore. | 6 ore ogni 5 anni. | Va verificato se il dirigente opera anche in contesti di cantiere o con responsabilità riconducibili all’impresa affidataria. |
| Datori di lavoro | Viene introdotto un corso specifico per il datore di lavoro di 16 ore, anche quando il datore di lavoro non svolge direttamente il ruolo di RSPP. | 6 ore ogni 5 anni. | Nuovo obbligo di grande impatto: molte aziende dovranno programmare la formazione del datore di lavoro entro le tempistiche applicabili. |
| Datore di lavoro di impresa affidataria nei cantieri | Al corso datore di lavoro da 16 ore si aggiunge, nei casi previsti, il modulo cantieri da 6 ore. | 6 ore ogni 5 anni. | Le imprese che operano nei cantieri devono valutare con attenzione la posizione del datore di lavoro e i ruoli effettivamente ricoperti. |
| Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP | Il percorso viene riorganizzato: corso datore di lavoro da 16 ore, modulo comune RSPP da 8 ore ed eventuali moduli integrativi per specifici settori. | 8 ore ogni 5 anni. | Superata la logica precedente basata solo su rischio basso, medio o alto. Serve verificare il settore e l’eventuale necessità di moduli aggiuntivi. |
| RSPP e ASPP | Il nuovo Accordo coordina il sistema dei moduli A, B e C e dei moduli specialistici, mantenendo il principio della qualificazione specifica per settore e funzione. | RSPP: 40 ore ogni 5 anni. ASPP: 20 ore ogni 5 anni. | Occorre controllare crediti formativi, percorsi pregressi, aggiornamenti e coerenza del modulo B rispetto al settore seguito. |
| Coordinatori per la sicurezza nei cantieri | Il percorso resta collegato alla formazione specifica del coordinatore, con maggiore integrazione nel quadro generale del nuovo Accordo. | 40 ore ogni 5 anni. | Per CSP e CSE resta essenziale monitorare l’aggiornamento quinquennale e la documentazione dei crediti maturati. |
| Ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Viene definito un percorso strutturato di 12 ore, comprensivo di parte teorica e pratica, per chi opera in tali ambienti. | 4 ore ogni 5 anni, con taglio pratico. | Le aziende devono censire attività , appalti e lavorazioni che possono ricadere in questa casistica. |
| Attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione | Il nuovo Accordo riordina i percorsi per le attrezzature già disciplinate e introduce ulteriori abilitazioni per specifiche attrezzature. | Aggiornamento ogni 5 anni, normalmente con componente pratica. | È necessario verificare che l’abilitazione sia coerente con l’attrezzatura effettivamente utilizzata e con le prove pratiche eseguite. |
| Nuove attrezzature inserite nell’Accordo | Sono previsti nuovi percorsi abilitanti per specifiche attrezzature non precedentemente ricomprese in modo espresso nei vecchi schemi. | Aggiornamento ogni 5 anni, secondo le regole dell’Accordo. | Le aziende devono aggiornare il censimento attrezzature e verificare se vi siano nuove abilitazioni da programmare. |
| Modalità di erogazione, verifiche e attestati | Il nuovo Accordo rafforza progettazione del corso, requisiti dei docenti, registri, verifiche finali, tracciabilità e contenuti minimi. | Dipende dal percorso formativo. | La conformità non riguarda solo le ore: contano anche programma, registro, test, prova pratica ove prevista, verbali e attestati. |
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